… ovvero perché sono illegittimi gli accordi che prevedono l’utilizzo esclusivo del cartellino marcatempo come mezzo per il rilevamento delle presenze di ricercatori e tecnologi.
Potrà sembrarvi incredibile apprendere che un ricercatore del CNR è stato licenziato, perché a detta del suo direttore e della direzione generale aveva violato le loro disposizioni, ed in particolare l’ordine di servizio del direttore relativo al rilevamento dell’orario di lavoro.
Eppure questo accadeva nell’Italia del 2012 in cui vi dicono che è sostanzialmente impossibile licenziare un pubblico dipendente.
Si tenga conto che al ricercatore non veniva contestata l’effettiva presenza sul luogo di lavoro ma esclusivamente l’inottemperanza alle disposizioni impartite per il rilevamento dello stesso.
Noi l’abbiamo detto e scritto innumerevoli volte: il contratto collettivo NON prevede la rilevazione automatica delle presenze per ricercatori e tecnologi e la prevede invece per tecnici ed amministrativi. In mancanza di specifica fonte normativa non si può dunque imporre tale modalità di rilevamento presenze.
Il direttore dell’istituto in questione e la direzione generale evidentemente non leggono i contratti e se ne infischiano della giurisprudenza. Ma soprattutto hanno mostrato un accanimento davvero sorprendente nei confronti del ricercatore in questione.
Fortunatamente la giustizia ha fatto il suo corso.
Il licenziamento è stato impugnato, grazie al supporto decisivo di Articolo 33 che ha seguito la vicenda anche con i propri legali.
Il licenziamento è stato successivamente annullato dal tribunale di Bologna.
Nell'ordinanza, che qui riportiamo integralmente, ci sono molti passaggi che meritano di essere sottolineati.
Ne riportiamo uno in particolare che giudica nulla la parte degli accordi presi a livello locale e che impongono negli istituti l’utilizzo del cartellino marcatempo:
"Da ciò consegue che l’accordo sindacale del 21 gennaio 2009 stipulato non a livello di ente ma in sede locale, posto a fondamento dell’ordine di servizio n. 5 del 2009, deve essere considerato nullo ai sensi dell’art. 40 del d. legs. n. 165 del 2001, nella parte in cui non ha differenziato, nel disciplinare le modalità di introduzione e di gestione di un sistema con lettore magnetico per l’accesso e la rilevazione delle presenze dei dipendenti , la posizione dei ricercatori e dei tecnologi da quella del restante personale amministrativo."
Invitiamo i direttori di istituto, la direzione generale e la gran parte dei sindacati, che questi accordi illegittimi siglano (con la lodevole eccezione dell'ANPRI), a prenderne atto.
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