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Criticità del Decreto Madia PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 10 Ottobre 2016 22:27

Le principali criticità allo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli Enti pubblici di Ricerca.

Le seguenti criticità sono emerse a seguito della proposta di riordino degli EPR (decreto Madia). Esse rappresentano un tentativo di sintesi delle perplessità emerse nelle numerose discussioni in atto nel CNR e negli enti di ricerca. Di tali perplessità si è fatto portavoce Vito Mocella, rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione del CNR, nelle interlocuzioni con i parlamentari delle commissioni di Camera e Senato, che devono esprimere un parere in merito, e in previsione del parere del Consiglio di Stato. E' stata indirizzata, inoltre, una lettera aperta a Governo e Commissioni parlamentari per rilanciare la Ricerca Pubblica.

Limiti assunzionali

· Il limite imposto dall’articolo 8 comma 6 dello schema di decreto blocca, di fatto, le assunzioni al solo CNR. L’unico Ente (tralasciando alcuni Enti minori) nel quale il costo del personale supera l’80% del FOE è il CNR (cf tabelle e commento nella relazione tecnica di accompagnamento p. 4). Ad essere precisi e per dare un’idea delle conseguenze di questo blocco sul sistema degli Enti di Ricerca si deve considerare che in termini percentuali il CNR rappresenta circa il 75 % dei ricercatori di ruolo degli Enti vigilati dal MIUR (cf. tabella allegata al DM 105 del 26/2/2016 http://attiministeriali.miur.it/media/270564/tabella.pdf).

· La lettera c del comma 6 dell’articolo 8 prevede un indice di calcolo del costo del personale basata sul costo medio della qualifica di dirigente di ricerca/tecnologo che, nel CNR, rappresenta circa il 5 % del personale dei livelli di ricercatori/tecnologi. Questa base di calcolo, giustificata con la sostenibilità a lungo termine delle nuove assunzioni (cf. p. 4 della relazione tecnica) avrebbe senso se vi fossero percentuali significative delle posizioni apicali. Effettuando in tal modo il calcolo del costo del personale si annullano i potenziali effetti benefici introdotti con la possibilità di utilizzare il 100% del turn-over (art. 11 comma 5 che andrebbe scritto meglio precisando a cosa è riferito il 100%) e con l’eliminazione dell’autorizzazione preventiva basata sulla pianta organica (art 11 comma 1 e 2). Potrebbe avere più senso effettuare una stima sul costo medio del personale per le diverse tipologie : ricercatori/tecnologi e tecnici/amministrativi ed utilizzare questo come parametro.

· Il comma 2 dell’art 8 andrebbe riscritto per maggiore chiarezza

Autonomia degli Enti

· Il comma 4 dell’art 6 limita l’autonomia degli Enti, cui sono già imposti paletti molti rigidi quali una percentuale della spesa di personale ed il limite del 100% del turn-over.

· Il comma 1 dell’art.17 è un vulnus molto pericoloso dell’autonomia degli Enti in quanto prevede il commissariamento nel caso in cui un Ente non assolva alle proprie funzioni indispensabili o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, non limitandosi all’ipotesi di dissesto finanziario. Mentre i commi successivi fanno riferimento all’ipotesi di dissesto finanziario, il comma 1 è del tutto generico e pertanto lesivo dell’autonomia. Le ipotesi di dissesto, del piano di rientro e dell’eventuale commissariamento andrebbero definite in modo preciso, come avviene per le Università, con il DL 199 del 27 ottobre 2011. Andrebbe legata l’impossibilità ad assolvere le funzioni indispensabili alla sola ipotesi di dissesto, mentre il mancato raggiungimento di generici obiettivi non può essere motivo di commissariamento in quanto questo davvero lede l’autonomia dell’Ente.

· Art 19. L’abrogazione dell’art 8 della Legge 168 del 1989 (cosiddetta legge Ruberti) è molto preoccupante. Si possono abrogare altri commi di quell’articolo ma non il comma 1, altrimenti è davvero a rischio l'autonomia degli enti. Questo il testo dell’art 8 comma 1 della legge 168/89:

Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

Alcune Proposte

Sui limiti assunzionali (art. 8 comma 6)

· Il vincolo delle spese di personale rispetto al FOE può essere reso meno penalizzante operando dei correttivi come ad esempio i seguenti:

 

  • Riferire il vincolo alle entrate correnti e non al solo FOE, utilizzando una formulazione del tipo :“entro il limite dell’80 per cento delle entrate correnti come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente” o con una formulazione analoga che faccia riferimento alla media delle entrate correnti degli ultimi 5-10 anni, in modo da utilizzare un parametro più assestato.
  • Rilassamento del vincolo dell’80% in funzione della percentuale di fondi esterni. Ovvero lasciare il vincolo all’80% con la possibilità di arrivare all’85% (90%) per gli Enti che hanno una percentuale di fondi esterni almeno pari al 30% del FOE.
  • Introduzione progressiva del vincolo che potrebbe potrebbe passare nel giro di 5 anni dall’85% all’80%
  • Innalzamento puro e semplice del vincolo al 90% o quanto meno all’85%

 

Sull’autonomia degli Enti

· L’art.19 va riformulato preservando il comma 1 dell’art 8 della legge 89/1989.

Al comma 1 si potrebbe aggiungere la parola “statuto” :

“e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri statuti e regolamenti”

mentre i commi successivi al primo possono essere abrogati senza difficoltà

· Il comma 4 dell’articolo 6 andrebbe eliminato, quantomeno nella parte successiva al monitoraggio, quella che comincia con le parole : “Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino ..”

· Il comma 1 dell’articolo 17 andrebbe eliminato del tutto oppure riformulato, in analogia con il DL 199/2011: “ Nell’ipotesi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente raggiunga un livello di gravità' tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate nei rispettivi Statuti, si procede al commissariamento di cui al comma 3”.

 

Istituzione del Fondo Premiale finanziato dal FOE (art.5)

· I commi 3 e 4 dell’articolo 5 andrebbero eliminati perché sono estranei alla legge delega.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Ottobre 2016 12:30
 
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