Professor Universitari al CNR : addio al doppio mandato. Dura lex sed lex. Stampa
Scritto da Administrator   
Venerdì 24 Maggio 2019 09:22

L’articolo 7 della legge 240/2010 prevede in modo inequivocabile un limite a 5 anni per l’aspettativa, su domanda, dei professori universitari (Art 7, comma 1) :

“ I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. “

 

In modo inequivocabile l'art 7 della legge 240/2010, che reca  "Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori", ricomprende tutte le previsioni precedenti sulla collocazione in aspettativa dei professori universitari, su domanda,  fatte salve evidentemente le collocazioni in aspettativa obbligatoria  per situazioni di incompatibilità, di cui all’art 13 del DPR 382/80.

 

La maggior parte delle Università sembra ignorare la legge, con la notevole eccezione di alcune di esse (ex. Università di Cagliari,  Università di Ferrara, Università di Bari, ..) fra cui l’Università di Firenze, l’ex datore di lavoro dell’attuale presidente del CNR che con un atto del rettore dell’epoca ed attuale consigliere di Amministrazione del CNR ha previsto la collocazione in aspettativa su domanda con una procedura da effettuare tenendo conto dell’art. 7 della L. 240/2010.

 

 

Fra le aspettative a domanda un caso rilevante è quello richiesto dall'art 15 Statuto del CNR, che impone la collocazione in aspettativa  dei professori universitari nominati direttori di istituto o dipartimento, ai sensi  dell’art 12 del legge 382/80 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca).

 

Dura lex sed lex, anche se non prevista nei regolamenti di Ateneo il limite di legge si applica in ogni caso a tutte le richieste di collocazione in aspettativa su domanda e il limite imposto dall’art. 7 della legge 24072010 non prevede eccezioni.

Pertanto il periodo massimo di aspettativa, su domanda,  che può essere concesso ai professori universitari è di massimo 5 anni.

 

D’altra parte il CNR non può certo ignorare una previsione di legge con il rischio di rendersi complice di una truffa ai danni dello stato, visto che la collocazione dei professori in aspettativa comporta un onere di spesa pubblica (matura l’anzianità, il TFR,  …).

 

La conseguenza è  semplice ed ineluttabile: bye bye doppio mandato per i professori universitari!

 

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Maggio 2019 10:59