Dura lex sed lex Stampa
Scritto da Administrator   
Lunedì 11 Febbraio 2019 12:43

In un precedente articolo avevamo  spiegato come la lettura del CCNL e della normativa vigente esclude dall'autorizzazione, e quindi anche dalla comunicazione all’amministrazione, una serie di incarichi, come quelli di docenza, quelli a titolo gratuito, ecc..

Il nostro ufficio legale aveva dunque concluso, come evidente, che la procedura informatizzata presente  sul portale SIPER dell’Ente per gli incarichi extraistituzionali è illegittima da un lato perché  unifica le richieste di incarico sottoposte ad autorizzazione e comunicazione, di fatto sterilizzando la previsione contrattuale in quanto sottopone anche le semplici comunicazioni – che per definizione sono un atto unilaterale – ad una procedura autorizzativa.

D’altro canto la procedura è anche illegale, perché ignora del tutto quanto previsto dall’art.53 del d.lgs 165/01 che, al comma 6 esclude, per ragioni oggettive, dal regime autorizzativo una serie di incarichi, anche a titolo oneroso, indicati analiticamente dal medesimo articolo e precisamente: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c)  dalla partecipazione a convegni e seminari; d)  da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e)  da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f)  da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis)  da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Errare è umano e ci saremmo, dunque, aspettati che l’amministrazione centrale, evidentemente all'oscuro di questa previsione legislativa, modificasse in modo radicale la procedura informatizzata per gli incarichi extraistituzionali per conformarla a contratto e normativa.

Nulla di tutto ciò anzi, in palese violazione della legge, l’amministrazione pervicacemente continua a sindacare sugli incarichi di docenza del personale dell’Ente “sospendendo” gli stessi in virtù di un’ inesistente autorizzazione da concedere.

In una sorta di moderna edizione “ad usum Delphini”, che nella Francia dell’Ancien Régime designava i libri di testo adattati alle limitate capacità dell’erede al trono, l’ANAC ha redatto delle linee guida in soccorso delle amministrazioni un po’ dure di comprendonio  che potremmo definire “ad usum centralis adminstrationis”,  o forse meglio “ad usum centralis imperii”,  vista l'arroganza mostrata dall’Impero-Sede Centrale nei confronti della periferia -rete scientifica, con cui il centro dell’Impero si rapporta con una certa insofferenza.

L’ANAC ha infatti redatto delle linee guida, in cui all’allegato 1,  alla pagina 48 si legge:

"continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità̀; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione; ".

Per altro nei casi in cui va effettuata la comunicazione (non quelli summenzionati quindi) per la valutazione dell’eventuale conflitto di interessi l’ANAC chiede che l'Amministrazione valuti tempestivamente eventuali conflitti di interesse nei 5 gg. e non nei 15 richiesti dalla illegittima procedura informatizzata di cui sopra.

Fin quando l’amministrazione non deciderà di rientrare nella legalità non possiamo che consigliare ai dipendenti di NON usare una procedura illegale ma, eventualmente, di inviare una email o PEC, in uno spirito di leale cooperazione, comunicando l’incarico ricevuto precisando che, ai sensi dell’art 53 della legge 165/2001, lo stesso non è soggetto ad autorizzazione.

Tutti coloro cui è stata illegittimamente rallentata/sospesa una procedura di comunicazione, ad esempio di docenza, possono contattarci per attivare la richiesta di risarcimento dei danni.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Febbraio 2019 14:43