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Al fine di affermare l’autonomia dell’Ente, sancita dall’Articolo 33 della costituzione italiana e dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005), che formano la base normativa del decreto di riordino e di rispettare appieno anche la legge delega alla base del decreto stesso , si propone che il redigendo Statuto dell’Ente indichi in modo inequivocabile i seguenti punti: Il componente del CdA individuato nel decreto di riordino come “espressione della comunità scientifica di riferimento” sia da identificarsi unicamente mediante procedura elettiva in un ricercatore/tecnologo dell’Ente. Difatti non è possibile equivocare il termine giuridico di “espressione” cioé “espresso dalla comunità” e non certo “appartenente alla comunità” in quanto la semplice appartenenza non traduce giuridicamente il concetto di espressione: è quindi evidente che la comunità scientifica, in un modo o nell’altro, debba essere chiamata ad esprimersi. In ottemperanza della lettera f dell’art 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165 e succ mod. "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca" che i comitati di selezione per il presidente e per i membri di nomina governativa siano formati maggioritariamente da ricercatori dell’ente presenti in organi elettivi dello stesso. Si tratta di un punto particolarmente rilevante in quanto esplicitamente previsto dalla legge delega e curiosamente omesso nel decreto emesso in base a tale legge delega. La sua omissione aprirebbe la strada a ricorsi sulla validità dello statuto stesso, con un solido fondamento giuridico. Per evitare gli stessi è preferibile che lo statuto includa anche le indicazioni della legge delega. In ottemperanza dell’art 6 comma 5 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 “recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” il numero dei componenti del CdA va ridotto ad numero massimo di 5 unità. Per salvaguardare la richiesta di assicurare la metà dei componenti di nomina governativa (lettera g della legge delega) e l’autonomia dell’ente, si propone che vengano soppressi il membro nominato da Confidustria e quello nominato dalla Conferenza dei Rettori. Sono essi infatti gli unici elementi del CdA che non rafforzano l’autonomia dell’ente e che possono essere eliminati senza venire meno ai pincipi ispiratori della stessa. Il Consiglio Scientifico Generale sia composto per la maggioranza da ricercatori/tecnologi dell’Ente, in ottemperanza del punto i) della legge delega. I Consigli Scientifici di Dipartimento siano composti per la maggioranza da ricercatori/tecnologi dell’Ente afferenti allo stesso Dipartimento sempre in ottemperanza del punto i della legge delega. L’individuazione dei candidati a direttori degli istituti avvenga mediante procedura selettiva basata esclusivamente sul merito scientifico. La loro nomina avvenga mediante elezione del personale scientifico dell’organismo stesso, in ottemperanza alla lettera h) ed i) della legge delega.
In risposta alla generale richiesta di riduzione e razionalizzazione della spesa, il ripristino della situazione ante 2005 con il semplice riconoscimento dell’indennità per direttori di istituto e di dipartimento piuttosto che l’attuale retribuzione, fissata con delibera del CdA, e pari a circa 130.000 euro lordi. (risparmio stimato in circa 15.000.000 di euro che potrebbero utilmente essere investiti in ricerca). Per garantire la rappresentatività del personale di ricerca negli organi di governo dell’Ente, tanto nello spirito della succitata autonomia che della Carta Europea dei Ricercatori, si propone che il redigendo Statuto dell’Ente indichi esplicitamente il ricorso a procedure consultive (eventualmente in forma telematica) per individuare: a) il componente del CdA “espressione della comunità scientifica di riferimento”; b) i componenti del Consiglio Scientifico Generale; c) i componenti dei Consigli Scientifici di Dipartimento. Per la lettera a) l’elettorato attivo è costituito dall’intero personale dell’Ente. l’elettorato passivo dai ricercatori/tecnologi dell’Ente stesso. Per la lettera b) l’elettorato attivo e passivo sono costituiti dai ricercatori/tecnologi dell’Ente. Per la lettera c) l’elettorato attivo e passivo sono costituiti dai ricercatori/tecnologi dell’Ente. Per garantire al contempo la rappresentatività della componente tecnico/amministrtivo del personale, si propone che il redigendo Statuto dell’Ente indichi esplicitamente il ricorso a procedure consultive (eventualmente in forma telematica) atte a individuare, per ciascun Consiglio Scientifico di Dipartimento, un componente eletto dal personale tecnico/amministrativo (elettorato attivo e passivo). Si propone inoltre di rafforzare le competenze e prevedere una forma di controllo e valutazione esercitato ai vari livelli e per le rispettive competenze dal Consiglio Scientifico Generale, per quanto attiene l’operato del CdA, e dai Consigli Scientifici di Dipartimento per quanto attiene l’operato dei dipartimenti e degli istituti. In tal modo, conferendo competenze di valutazione e controllo ad organismi espressi dalla comunità scientifica interna, si darebbe corpo realmente al concetto di autonomia richiamato nelle premesse del decreto di riordino. Si propone infine che lo Statuto, sempre per dare un significato reale al concetto di autonomia, indichi il ricorso a procedure consultive (eventualmente in forma telematica) per individuare, nell’ambito di una terna di candidati ritenuti idonei da apposite commissioni nominate dal CdA con procedura da precisare nei regolamenti: Per la lettera a) l’elettorato attivo è costituito dall’intero personale afferente allo stesso Dipartimento. Per la lettera b) l’elettorato attivo è costituito dal personale afferente all’Istituto e da quello ad esso associato.
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