1) Perché il ministro Manfredi prima e Messa con la loro inadempienza violano la legge ?
La legge impone al ministro/a di effettuare una scelta. Non si tratta di un atto discrezionale; è un preciso obbligo che la conversione in legge dell’ultima proroga ha imposto in modo tassativo di effettuare, in ogni caso, entro il 31/1/2021. La violazione di tale obbligo è una violazione di una legge.
Per altro, va sottolineato che la scelta del presidente e di altri 3 membri del CdA da parte del ministro è un vulnus all’autonomia costituzionale sancita dall’art. 33 che è mitigato dalla limitazione del ministro ad una rosa scelta dalla comunità scientifica.
Il rifiuto ministeriale di adempiere a tale obbligo è un’ulteriore violazione dell’autonomia della ricerca scientifica.
2) Quali sono le responsabilità civili e penali della loro condotta?
Il dl 293/1994, all’art 6 prevede che decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono, che gli atti adottati da organi decaduti sono nulli e che i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
La norma speciale del CNR Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)” del 6 giugno 2003 prevede sostanzialmente la stessa cosa all'art. 15 comma 6 per la situazione attuale: in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione;
Manfredi ma soprattutto Messa sono civilmente e penalmente responsabili per la loro condotta e una diffida legale con messa in mora è già stata loro inviata in tal senso.
3) Perché la convocazione fatta senza alcun supporto normativo è illegittima?
Né lo statuto né il regolamento interno del CdA prevedono la possibilità di una convocazione da parte del membro anziano come ha suggerito il ministero. Le indicazioni del ministero, giuridicamente non sono repertoriate fra le fonti di diritto e forse vanno annoverate nella tradizione orale. La convocazione effettuata su quella base rientra probabilmente nelle fattispecie dell’abuso di ufficio.
Il Segretario del CdA, ai sensi dell’art. 5 del regolamento interno, accerta la regolare Costituzione del Consiglio e in questo non potrà che accertarne l’irregolarità, così come gli altri Consiglieri e i Revisori dei Conti.
4) Perché la votazione non può avvenire in assenza di un presidente o vicepresidente?
A prescindere dall’illegittimità della convocazione ai sensi dello Statuto le votazioni, inclusa quella sul vice presidente, sono effettuate “su proposta del presidente”.
Il solerte ministero ha omesso di dare indicazioni sul punto ma è da ritenersi che il consigliere anziano ritenga di dover sostituire il presidente, e anche questo rischia di configurare un abuso
Prescindendo dal fatto che l’elezione di un vice scollegata da un presidente è un assurdo logico, oltre che giuridico, anche in momenti della storia recente in cui le funzioni del presidente sono state assunte dal vice ciò è sempre avvenuto nominando il vice quando c’era ancora un presidente.
Nel lontano luglio 2007 quando, al termine di una accesa seduta in cui persino i segretari verbalizzanti furono allontanati dalla sala del consiglio e le urla furono udite fino al 4 piano, al dimissionario Pistella successe il vice Federico Rossi, rimpiazzando il precedente vicepresidente creazionista De Mattei, la nomina di Federico Rossi avvenne su proposta e alla presenza di Pistella che annunciate le dimissioni in seduta poi si dimise.
5) Perché la procedura in corso per la selezione del presidente è perfettamente legittima?
Inizialmente si era creduto che il comitato di selezione non fosse legittimamente in carica, poiché l’avviso avviso di chiamata pubblica alla candidatura di presidente del Consiglio nazionale delle ricerche conteneva la seguente dicitura: “Il Comitato di selezione resta in carica fino al completamento della selezione dei componenti di nomina governativa il cui mandato scada entro la data del 31 dicembre 2019”.
Il ministero, in via informale ci ha poi inviato il decreto di proroga del comitato di selezione che così recita: “il Comitato resta in carica fino al completamento delle procedure, già avviate o da avviarsi nel primo trimestre dell'anno 2020.. ”
D'altra parte per ben due volte l'Avvocatura dello Stato ha dato parere negativo sulla possibilità di annullare la procedura in corso.
6) Perché la nomina dei Consiglieri D’Alessandro e Amodio è incompatibile e in conflitto di interessi?
La questione è stata affrontata in più sedi. Nel caso di D’Alessandro si tratta di un rettore di un’università privata (Suor Orsola Benincasa) di cui è il legale rappresentante. Il CNR ha alcune società partecipate con tale Università privata e anche se il rettore non è più all’interno di esse resta il legale rappresentante che ha delegato rappresentanti di Suor Orsola Benincasa in tali società. Questo lo rende chiaramente incompatibile. Per altro come legale rappresentante di un soggetto privato concorrente con il CNR in progetti competitivi il suo incarico di consigliere è in chiaro conflitto di interessi con quello di rettore.
Nel caso di Amodio, dipendente di Confindustria la questione è di lampante evidenza. Confindustria è un'associazione di imprese. Che designi un componente del cda del Cnr ex lege è ragionevole perché il componente rappresenta l'interesse generale della ricerca applicata per il mondo delle imprese e per l'economia. Questo ci sta, è opinabile ma ci sta. Tuttavia, qui il caso è diverso. Il Cnr ha rapporti di ricerca e contratti passivi con le imprese, che vengono selezionate peraltro una a una. Il Cnr di fatto e di diritto favorisce certe imprese conferendo loro know-how, forza lavoro, utilizzo di infrastrutture, e mettendo spesso fondi in queste collaborazioni, inclusi i dottorati industriali. Il ministro ha nominato quale componente in cda indicato da Confindustria un loro dipendente. Il dipendente è nelle condizioni strutturali di conflitto di interesse tra gli interessi del Cnr e quelli delle aziende associate a Confindustria che le pagano lo stipendio, le potrebbero dare bonus sulla base di come si comporta o persino licenziarla. Facciamo un esempio anche non legato alle ricerche: il Cnr con chi fa i contratti di fornitura elettricità, telefonia, impianti, buoni pasto, etc.? Tutti i beni e servizi. La dipendente di Confindustria come potrebbe prendere una decisione in Cda nell'esclusivo interesse dell'ente e non delle aziende associate a Confindustria? La nomina pare illegittima
7) Perché certi sindacati sono completamente appiattiti e si mostrano al servizio di un tale scempio?
Un certo modo di fare sindacato, non tutti sia chiaro ma la maggior parte, è del tutto disinteressato al bene dell’ente ma bada a fare accordi che garantiscano le proprie clientele. Un clima come quello attuale, dove un eventuale rappresentante legale così individuato sarebbe alla mercé del primo esposto alla magistratura, è ideale per quel tipo di sindacati che si frega le mani per la promessa di fare accordi, per utilizzare i 25 milioni di euro già allocati per fare stabilizzazioni dei propri clientes indipendentemente dal merito scientifico ecc...
7bis) Perché il rappresentante del personale si presta a certi giochi?
Vedi 7) |