Una sentenza rimette in moto i meccanismi per la valorizzazione del personale CNR? Stampa
Scritto da Administrator   
Mercoledì 30 Maggio 2018 16:07

Una sentenza rimette in moto i meccanismi per la valorizzazione del personale CNR?
Lo scorso marzo la corte di cassazione – sezioni civili unite, ha emesso una sentenza che da anni aspettavamo: i concorsi interni in ruolo sono legittimi.
Questa notizia apre nuovi scenari, sia per quei concorsi banditi che languono nel limbo dal gennaio 2017 (per alcuni non è stato prodotto assolutamente nulla, neanche il decreto di nomina della commissione), sia per quelli che per contratto devono essere banditi annualmente dagli enti di ricerca che sono soggetti al Comparto Istruzione e Ricerca.
La sentenza afferma in sostanza due fatti molto importanti. Il primo, che per come è strutturato il nostro contratto, la differenza tra livelli è tale che tali progressioni comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma pur sempre nella stessa area. Ciò dipende dall’introduzione nel CCNL dell’art. 15, che da 2007 ha introdotto l’unicità dell’organico dei ricercatori e tecnologi. Pertanto la differenza tra livelli è quantitativa più che qualitativa, poiché essi appartengono tutti alla stessa area ed è ammesso che si possano fare concorsi riservati per il passaggio di livello.
Il secondo fatto riguarda la giurisdizione delle contese che si possono verificare a seguito di una simile procedura. Non è la giustizia amministrativa (il TAR) ad occuparsi di tali questioni, ma il giudice del lavoro, rendendo la procedura per il lavoratore molto più semplice (ed economica).
Tale sentenza apre nuove prospettive e di fatto ci induce a riaprire la nostra battaglia affinché vengano finalmente sanate tutte quelle situazioni in cui i ricercatori e i ricercatori dell’ente, pur avendo lavorato con dedizione e successo non hanno visti riconosciuti i propri diritti.
Con riguardo al primo aspetto, l’unicità di ruolo riduce sostanzialmente ad un mero passaggio economico – stipendiale la differenza tra i ruoli di ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca e quella tra i ruoli dei tecnologi. In sostanza, è un passaggio di stipendio nell’ambito della stessa fascia, una sorta di scatto di anzianità sottoposto però a valutazione delle commissioni. L’analisi delle conseguenze sarebbe ancora lunga, investendo progetti di ricerca, ruoli interni all’ente, e numerosissimi aspetti che ancora devono essere probabilmente chiariti e posti in luce. Ma certamente il Giudice del lavoro avrà nei prossimi anni molto lavoro dagli enti di ricerca italiani.
Con riguardo al secondo, quello della giurisdizione del giudice del lavoro, le conseguenze sono rilevantissime e vanno dal costo ridotto per le controversie di lavoro al termine per impugnare il concorso (la graduatoria) che passa da 60 giorni a 5 anni.
Ma l’aspetto più rilevante per le migliaia di ricercatori tecnologi da decenni in attesa di una progressione i carriera è che la sentenza ha valore retroattivo, ex tunc direbbero i colleghi giuristi, perché l’articolo 15 del’ CCNL del 2005-6 è in vigore e gli Enti di Ricerca dovevano applicarlo anche dopo il 2010, quando invece si sono interrotti i concorsi di progressione interna (salvo l’anomala durata di quelli a decorrenza 2010 di cui uno, da primo ricercatore per il dipartimento di Scienze Umane, è ancora in corso). Senza necessariamente applicare una retroattività dei concorsi occorre quindi recuperare gli 8 anni di concorsi di progressione non effettuati. Il congruo numero di posti da mettere a disposizione nei concorsi che ora gli Enti dovranno predisporre dovranno considerare tutti gli anni in cui il contratto non è stato applicato.
Con la stabilizzazione del precariato, di cui è in corso in questi giorni la definizione, si potrà finalmente sanare l’anomalia di un Ente in cui il 4,2% è dirigente di Ricerca, appena 17,8 % è primo ricercatore laddove la distribuzione fra i 3 livelli immaginata dal DPR 171 del 1991 che ha istituito i 3 livelli, parla di una distribuzione del tipo 20 % (I livello), 40 % (II livello), 40 % (III livello), che al momento attuale è invece schiacciata sul III livello e che continuerà ad esserlo sempre più con l’immissione in ruolo dei precari che maggioritariamente saranno inseriti al III livello, nel caso dei ricercatori e tecnologi.
Finalmente un po’ di luce per l’Ente?

Ultimo aggiornamento Giovedì 31 Maggio 2018 09:30