NIENTE PROGRESSIONI DI CARRIERA EX ART. 15: CHIEDIAMO LE MANSIONI Stampa
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Mercoledì 23 Ottobre 2019 15:55

A seguito delle pronunce delle Sezioni Unite che hanno definitivamente chiarito l’obbligo degli enti di ricerca di procedere ai concorsi ex art. 15 del CCNL del 7/4/2006, avevamo sperato che l’amministrazione, d’accordo con i sindacati confederali e con i firmatari del CCNL iniziasse le procedure preliminari necessarie per l’attivazione delle progressioni di cui al contratto nazionale. Ricordiamo infatti che il massimo organo giudicante ha chiarito che i tre livelli dei ricercatori e tecnologi appartengono alla medesima area contrattuale e che quindi gli avanzamenti vanno implementati attraverso le procedure dell’art. 15.

Ma nulla di tutto questo è stato fatto!
E allora?

Alcuni ricercatori e tecnologi, tecnici,o amministrativi stanchi di attendere ulteriormente, hanno inteso far valere innanzi al Magistrato la loro professionalità che viene costantemente mortificata dal CNR.
Poiché la sentenza della Cassazione innanzi citata richiama ai fini dell’individuazione delle mansioni che ciascun livello deve svolgere il Decreto del Presidente della Repubblica - 12/02/1991, n.171, ritenendo di svolgere effettivamente mansioni proprie del livello superiore, hanno richiesto l’avanzamento, almeno economico se non giuridico, al superiore inquadramento. E recentemente alcuni Giudici hanno accolto tali richieste.

Ad esempio, il personale inquadrato come Ricercatore può rivendicare di svolgere mansioni da rimo Ricercatore o Dirigente di Ricerca, lo stesso vale per i Tecnologi e per i Tecnici e gli Amministrativi che rivendicano di svolgere mansioni da Ricercatore o Tecnologo. Per una prima sommaria valutazione, vi diamo alcuni parametri cui attenervi:

I DIRIGENTi DI RICERCA devono possedere una capacità di promuovere avanzamenti della conoscenza di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.

I PRIMI RICERCATORI devono possedere una capacità di promuovere avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività.

I RICERCATORI devono essere in possesso di un’attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.

I DIRIGENTI TECNOLOGI devono avere una capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico- scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l’espletamento di attività professionali. Almeno 12 anni di specifica esperienza professionale.

I PRIMI TECNOLOGI devono avere una capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all’attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l’espletamento di attività professionali. Almeno 8 anni di specifica esperienza professionale;

I TECNOLOGI devono avere una capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o di svolgere attività professionale nelle strutture dell’Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi.

Chiunque dunque si ritenga in possesso dei requisiti del livello superiore potrà agire per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore a fini economici e eventualmente significativi.

Per tale ragione i nostri uffici legali sono a vostra disposizione per valutare la posizione di chiunque ritenga di svolgere di fatto mansioni del livello superiore ed eventualmente patrocinare senza oneri, tranne le spese vive, i giudizi a promuoversi.

Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Ottobre 2019 14:29