Smart Working o Smart Sola ? Stampa
Scritto da Administrator   
Venerdì 06 Marzo 2020 16:04

La nota della DG del 5 marzo 2020 ha confermato l’incapacità dell’amministrazione del CNR di essere all’altezza del suo compito.

Il recepimento pieno e l’attivazione di accordi flessibili richiedevano evidentemente troppa agilità mentale

Ma oltre al pasticcio (comunicazione preventiva, restrizione di orario al periodo 8-19, su cui per ora sorvoliamo) esso contiene una restrizione  particolarmente pericolosa:

la perdita del buono pasto nel caso di attivazione del lavoro agile.

Una  restrizione non prevista dalla normativa ma partorita dalle menti agili che ieri si sono riunione attorno al tavolo, con il contributo dei confederali propugnatori delle clientele del telelavoro.

Attenzione: se questo per i livelli IV-VIII si configura come una forzatura per i livelli I-III si configura come un’aperta violazione del contratto.

Ricordiamolo ancora una volta che l’attribuzione dei buoni pasto è prevista dall’articolo 9  del CCNL 1998-2001 del 18 febbraio 2002 in vigore, che a comma 6 recita:

Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l’orario di lavoro di cui al comma 2.

laddove il citato  il comma 2 prevede :

Il buono pasto, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa.

In sintesi:

 

  • Come ben noto poi i livelli I-III non hanno alcun bisogno di attivare il codice COVID in quanto il CCNL prevede la possibilità di autocertificare il lavoro svolto fuori dalla sede, senza alcuna restrizione di luogo e di tempo, ricomprendendo quindi la propria abitazione.
  • Nessuna restrizione all’attribuzione del buono pasto rispetto alle previsioni del CCNL  può essere prevista da alcuna circolare dell’ente e Articolo 33 s’impegna a patrocinare, gratuitamente, le vertenze inevitabili che sorgeranno in caso di mancata erogazione dei buoni pasto.

 


Tale comunicazione sarà inoltrata anche al Collegio dei Revisori dei conti che deve vigilare sulla corretta applicazione del contratto e sugli oneri legali aggiuntivi, che il CNR sarà costretto ad affrontare in caso di disapplicazione del contratto.

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Marzo 2020 17:11