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Lo strano caso della nota del dott. Preti PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Domenica 09 Febbraio 2014 21:20

Da un paio di mesi circola fra i direttori d’istituto del CNR, in maniera semi-clandestina, una lettera del Dott. A. Preti in materia di orario di lavoro presso il CNR e indirizzata al responsabile dell’unità operativa di Palermo dell’Istituto di Biofisica.

Ci siamo chiesti perché questa nota circola in modo semi-clandestino ed essa non è stata trasmessa sotto forma di circolare a tutto il personale, trattandosi di materia di primaria importanza per la vita quotidiana di un Ente di Ricerca?

La risposta è probabilmente nel contenuto.

L’estensore della nota sa, evidentemente, che essa è priva di un qualsiasi supporto giuridico e non reggerebbe il confronto di un’impugnazione di un provvedimento formale come una circolare. Da qui probabilmente l’idea di tenere la nota nel limbo della semi-clandestinità.

Analizziamo il contenuto della lettera di Preti.

Per quanto riguarda l’autocertificazione del personale ricercatore/tecnologo prevista dall’art. 58, comma 3, CCNL 1998-2001 Preti afferma che : “egli dovrà preventivamente avvisare, anche solo per e-mail, la segreteria e al Direttore della struttura di afferenza al fine di consentire al medesimo un adeguato svolgimento delle proprie attività organizzativo-funzionali e di coordinamento”.

Il direttore Preti aggiunge poi che il ricercatore/tecnologo provvede ad autocertificare indicando luogo e durata dell’attività fuori sede ma che tale attività non può essere svolta al di fuori del comune in cui è la sede di lavoro e che l’attività deve essere relativa a casi specifici e ben motivati da cui è esclusa la possibilità che l’attività venga svolta presso la propria abitazione.

Vediamo un po‘ come questo direttore f.f. e dirigente del CNR motiva un’integrazione sostanziale al CCNL.

Il ricercatore/tecnologo, a dire di Preti, deve comunicare preventivamente l’attività fuori della sede anche come garanzia in caso d’infortunio. Si tratta dunque di un consiglio, che individualmente potrebbe essere accolto su base volontaria ma esso non può certo diventare in quanto tale un obbligo che limita una precisa prerogativa contrattuale. Non si capisce la congiunzione “anche” a cosa sia riferita poiché egli non adduce nessuna altra motivazione.

Preti aggiunge poi che non è possibile svolgere l’attività fuori sede se non nel comune in cui si trova la sede di lavoro perché: “fuori dal comune è prevista infatti la missione e il relativo procedimento amministrativo”. Sembra l'argomentazione nello stile di uno di quei sindacalisti della domenica che si trovano all’angolo della mensa e che dispensano pareri spesso non richiesti.

Ma il Dott. Preti sa di cosa parla, sa cosa vuol dire una missione? Eppure in rete è possibile reperire un manuale operativo redatto proprio dal nostro Dirigente nel 2008 in cui si delinea la natura stessa della missione, p.7. : “Le missioni devono essere autorizzate con apposito provvedimento scritto (ordine di missione) disposto dal dirigente/direttore dell’unità organizzativa ove presta servizio il dipendente (o assimilato) ovvero dal dirigente/direttore della struttura nel cui interesse è svolta la missione.”

La missione, come ben noto, è dunque autorizzata da un apposito ordine di missione. Stiamo parlando quindi di una cosa del tutto diversa. Ma facciamo uno sforzo, cerchiamo di continuare a seguire l’ardito ragionamento e analizziamo ulteriormente le solide argomentazioni di un dirigente di prima fascia e direttore f.f. del CNR quale A. Preti: davvero la missione si può svolgere solo al di fuori del comune in cui è la sede di servizio ? Assolutamente no, come ricorda anche il vademecum del corso di aggiornamento organizzato da alcuni sindacalisti dell’amministrazione centrale:  “ In base a quanto disposto dalla legge 836 del 1973 e dal D.P.R. 411 del 1976, il trattamento di missione NON è dovuto se è svolta nello stesso comune della sede di servizio.”

Ad essere precisi la legge citata non parla banalmente di comune ma è molto più dettagliata nell’indicare la tipologia dell’agglomerato urbano in cui NON è dovuto il trattamento economico.

Dunque la missione in quanto tale può essere svolta nel comune in cui si trova la sede di servizio; in tal caso semplicemente non si ha diritto al trattamento economico previsto per le missioni. L’azzardato sillogismo fra missione, comune della sede di servizio ed autocertificazione del lavoro fuori sede è dunque privo di senso anche sotto il punto di vista strettamente formale della normativa sulle missioni.

Un minimo di esperienza pratica della vita degli Istituti di ricerca consentirebbe di comprendere che, negli ambiti disciplinari dei ricercatori/tecnologi del CNR e degli altri  EPR cui si applica il contratto,  ci sono moltissime tipologie di lavoro sul campo che sono svolte in modo quasi quotidiano e che non possono essere ricomprese nella procedura autorizzativa della missione, nella misura in cui esse non comportano una spesa di rimborso. Molto spesso i ricercatori ci rimettono le spese di spostamento senza farsi tanti problemi ma questo, evidentemente,  sfugge a chi opera all'interno dell'Amminsitrazione Centrale come il dirigente di prima fascia direttore f.f. Alessandro Preti.

Il nostro dirigente supera se stesso, e la sua indubbia capacità di analizzare le normative ed i contratti, nel tentativo di trovare una giustificazione all’impossibilità di autocertificare il lavoro fuori sede presso la propria abitazione.

Esso non è possibile, a detta di A. Preti, perché in tal caso è previsto l’istituto del telelavoro.

A questo punto il dubbio sorge spontaneo: ma il dirigente Preti conosce l'istituto del Telelavoro oppure cita la prima cosa che gli viene in mente?

Guardiamo il disciplinare per l’applicazione del telelavoro nel Consiglio Nazionale delle Ricerche : (art 3) Il Telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, esterno alla sede della struttura alla quale risulta assegnato, dove la prestazione a distanza risulta tecnicamente disponibile”.

Il telelavoro,come noto,, non si svolge necessariamente  presso la propria abitazione ed è una materia complessa che non ha nulla in comune con l’autonoma gestione dell’orario di lavoro che il CCNL dà al ricercatore/tecnologo. Le finalità del Telelavoro sono infatti ben diverse ( art.4) e soprattutto ad esso si accede mediante una procedura di selezione, una graduatoria, l’attivazione di un apposito contratto di telelavoro, una postazione appositamente predisposta ecc...

Insomma il Telelavoro in questo contesto non c’entra assolutamente nulla.

Riassumendo:

a) la lettera e le argomentazioni del dott. Preti sono inconsistenti dal punto di vista giuridico e prive di qualsiasi riferimento normativo credibile. Tale lettera è comunque un semplice parere e non impegna né i ricercatori né i direttori di istituto fin quando essa non sarà trasformata in circolare (e allora ci divertiremo …)

b) la richiesta di effettuare una comunicazione preventiva dell’attività fuori sede è un mero consiglio per tutelare i ricercatori/tecnologi in caso d’infortunio. I ricercatori/tecnologi terranno nel debito conto tale consiglio.

c) Il fatto che non sarebbe possibile autocertificare la propria attività al di fuori del comune in cui si trova la propria sede di servizio, perché in tal caso si dovrebbero attivare le procedure di una missione, è del tutto immotivato. Evidentemente, fuori dalle procedure di autorizzazione delle missioni, i ricercatori/tecnologi non richiederanno un rimborso economico per le spese eventualmente sostenute.

d) Il fatto che non sarebbe possibile autocertificare lavoro fuori sede presso la propria abitazione, perché in tal caso esiste il Telelavoro, è priva di senso. Il Telelavoro è una modalità lavorativa del tutto particolare, che viene attivata a richiesta solo in casi molto specifici, con un contratto particolare, fornendo le specifiche attrezzature.

 

Insomma la nota di Preti non aggiunge nulla a quanto già noto e non vale se non come un parere, per altro motivato in modo molto approssimativo.

I ricercatori/tecnologi  del CNR sono pertanto invitati a continuare ad autocertificare l'attività lavorativa fuori dalla sede di servizio come al solito,  nei modi previsti dal CCNL.

Ultimo aggiornamento Martedì 11 Febbraio 2014 12:38
 
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