Smart Working o Smart Sola ? |
Scritto da Administrator |
Venerdì 06 Marzo 2020 16:04 |
La nota della DG del 5 marzo 2020 ha confermato l’incapacità dell’amministrazione del CNR di essere all’altezza del suo compito. Il recepimento pieno e l’attivazione di accordi flessibili richiedevano evidentemente troppa agilità mentale Ma oltre al pasticcio (comunicazione preventiva, restrizione di orario al periodo 8-19, su cui per ora sorvoliamo) esso contiene una restrizione particolarmente pericolosa: la perdita del buono pasto nel caso di attivazione del lavoro agile. Una restrizione non prevista dalla normativa ma partorita dalle menti agili che ieri si sono riunione attorno al tavolo, con il contributo dei confederali propugnatori delle clientele del telelavoro. Attenzione: se questo per i livelli IV-VIII si configura come una forzatura per i livelli I-III si configura come un’aperta violazione del contratto. Ricordiamolo ancora una volta che l’attribuzione dei buoni pasto è prevista dall’articolo 9 del CCNL 1998-2001 del 18 febbraio 2002 in vigore, che a comma 6 recita: Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l’orario di lavoro di cui al comma 2. laddove il citato il comma 2 prevede : Il buono pasto, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa. In sintesi:
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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Marzo 2020 17:11 |